L'assolvimento dell'obbligo de quo per il notaio sarà giustificato nei soli casi in cui siano presenti anomalie tali da far presumere che la natura o la finalità apparenti non coincidano con la natura e la finalità perseguite dalle parti e che le finalità ulteriori siano in qualche modo riconducibili al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo. Le informazioni supplementari devono rientrare nella normale attività di istruttoria che precede il compimento della prestazione professionale.
In caso di mancata collaborazione da parte del cliente, il notaio, sebbene non possa rifiutare di prestare il proprio ministero, ove non ricorrano i presupposti impeditivi di cui all'art. 28 della legge notarile, dovrà segnalare l'operazione come sospetta all'organo competente.
Sarà, comunque, opportuno, qualora nel corso dell'operazione emergano indici di anomalia riconducibili al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, che il professionista si faccia rendere dichiarazione scritta dal cliente per far venir meno qualunque ombra di sospetto sulla liceità dell'operazione stessa ovvero per far emergere con chiarezza le incoerenze e le anomalie riscontrate e, comunque, per provare l'assolvimento dell'obbligo prescritto.
Ultima Modifica: 27/05/2009