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Antririciclaggio - Introduzione

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Obblighi di segnalazione

L'obbligo di segnalazione a carico dei professionisti sorge se i medesimi:

  1. sanno, sospettano, hanno motivi ragionevoli per sospettare,
  2. che siano in corso, che siano state compiute, che siano state tentate, operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'art. 41 del d.lgs 231/2007 prescrive che l'obbligo di segnalazione sorga quando ci siano "motivi ragionevoli" di sospetto. Il grado di sospetto richiesto dalla norma per integrare l'obbligo di segnalazione sarà raggiunto nei casi in cui il complesso degli elementi in possesso del notaio presenti caratteristiche tali da destare, secondo una media diligenza professionale, elementi di dubbio sulla liceità dell'operazione, pur non svelando espressamente che un reato è stato commesso o si stia commettendo, circostanze queste, peraltro, che impedirebbero al notaio di ricevere l'atto notarile. Gli elementi di sospetto dovranno emergere dagli atti, dai documenti e da quant'altro acquisito dal notaio nello svolgimento della prestazione professionale diretta al ricevimento dell'atto notarile. L'unica attività ulteriore d'indagine consentita al professionista è la richiesta al cliente, in presenza di indici di anomalia, di informazioni sullo scopo e la natura dell'operazione da compiere.

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF, per i professionisti, saranno emanati, e periodicamente aggiornati, indicatori di anomalia con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali. In presenza di indici di anomalia, qualora, anche a seguito delle ulteriori informazioni fornite dal cliente, rimangano dubbi sulla liceità dell'operazione da svolgere, il notaio sarà tenuto alla segnalazione dell'operazione all'UIF, ma dovrà comunque prestare il proprio ministero non potendosi astenere dal ricevere l'atto notarile se non nei casi previsti dall'art. 28 della legge notarile.

Nel caso, invece, in cui il notaio si dovesse trovare in presenza di elementi univoci ed idonei a far ritenere che sia stato commesso, o che si stia consumando, un reato l'atto notarile sarà irricevibile ed il notaio sarà tenuto alla segnalazione all'UIF ed eventualmente ad effettuare il rapporto all'autorità giudiziaria.

La condotta del notaio che segnala un'operazione sospetta all'UIF, ovvero agli ordini professionali nei casi consentiti, realizza, al contempo, anche la condotta prescritta dall'art. 361 c.p. (14).

Le segnalazioni effettuate per le finalità legali ed in buona fede non comportano responsabilità di alcun tipo ed in ogni caso non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative (art. 41, comma 5°).

Le segnalazioni sono trasmesse all'UIF (unità di informazione finanziaria) (15) cioè alla struttura nazionale incaricata di ricevere rapporti ed informazioni dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 6 del d.lgs.).

In ordine alle modalità di segnalazione da parte dei professionisti, la nuova normativa prevede la possibilità che dette segnalazioni siano indirizzate agli Ordini professionali, in alternativa all'UIF (16). Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante, ma custodendo il nominativo stesso.

L'attenzione alla riservatezza e alla protezione dei dati del segnalante si è tradotta in un gruppo di disposizioni miranti a garantirne l'anonimato. La riservatezza del segnalante deve, altresì, essere assicurata in caso di sequestro di atti o documenti.

E' fatto divieto al professionista di comunicare al soggetto interessato o a terzi (salvo espresse eccezioni contenute nell'art. 46 del d. lgs. 231/2007) l'avvenuta segnalazione di operazione sospetta o che è in corso o può essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. E' stato, tuttavia, espressamente previsto che il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non concretizza la comunicazione vietata.

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(14) Si veda lo studio n. 15-2006/B del Consiglio Nazionale del Notariato, estensore Vincenzo N. D'Ascola.

(15) L'art. 62 del decreto legislativo 231/2007 ha trasferito alla Banca d'Italia le competenze e i poteri già attribuiti all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) in tema di controlli finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale. Pertanto, ogni riferimento all'Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi deve intendersi effettuato alla Banca d'Italia, salvo i casi in cui i relativi poteri o compiti no siano attribuiti ad altro organo o autorità.
Le funzioni più significative già svolte dall'U.I.C. sono state demandate, in forza dell'art. 6 del decreto legislativo all'UIF (Unità d'Informazione Finanziaria). La UIF è istituita presso la Banca d'Italia, sebbene svolga le sue funzioni in piena autonomia e indipendenza, anche nei confronti del Governo e della Banca d'Italia.
L'organizzazione ed il funzionamento dell'UIF sono fissate con appositi regolamenti emanati dalla Banca d'Italia, a norma dell'art. 6 comma 2 del decreto legislativo e fino all'emanazione dei suddetti regolamenti i compiti e le funzioni attribuiti alla UIF sono esercitati, in via transitoria, dal Servizio antiriciclaggio dell'Ufficio italiano dei cambi (art. 62, comma 4).
La segnalazione è trasmessa, in forma cartacea, all'Unità di Informazione Finanziaria - Banca d'Italia - Largo Bastia, 35 - 00181 Roma. E' prevista la possibilità, in futuro, di predisporre strumenti necessari per la trasmissione in via informatica della segnalazione. Ogni variazione delle informazioni relative al segnalante deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio. I professionisti possono preavvisare, telefonicamente o via fax, l'UIF, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.

(16) La disposizione sarà efficace, tuttavia, solo previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia. Si segnala che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2009 il decreto che attribuisce al Consiglio Nazionale del Notariato la facoltà di ricevere dai propri iscritti le segnalazioni di operazioni sospette previste dall'articolo 41 del D.Lgs. n. 231/2007. Il Consiglio Nazionale nel gennaio del 2008 aveva dato la propria disponibilità a svolgere le funzioni previste dal citato articolo 43. Il decreto di riconoscimento dovrà essere accompagnato, entro sessanta giorni, da un protocollo d'intesa sottoscritto dal CNN e dall'UIF che disciplina le specifiche tecniche e le modalità mediante le quali deve avvenire lo scambio, per via telematica, delle segnalazioni. Per il momento tuttavia la segnalazione va indirizzata all'UIF, ancora con le precedenti modalità cartacee.
Non sembra che, invece, gli Ordini professionali abbiano le medesime funzioni di interfaccia tra iscritti ed autorità amministrativa relativamente alle comunicazioni d'infrazioni, ai sensi dell'art. 51. I professionisti che accertano una infrazione ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tuttavia, se il professionista ha già segnalato l'infrazione nell'ambito della segnalazione dell'operazione sospetta all'ordine professionale (o all'UIF) non è tenuto ad effettuare altra comunicazione (art. 51, 3° comma).

Ultima Modifica: 27/05/2009