Icona antiriciclaggio

Antririciclaggio - Introduzione

Providing Best Solutions in a
       framework of Legal Certainty

Obblighi semplificati ed obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela - la cd. persona politicamente esposta

Nel decreto legislativo vi sono due gruppi di norme facenti parte di due distinte sezioni, dedicate, la prima, agli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela (sezione II) e la seconda agli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela (sezione III).

La sezione relativa agli obblighi semplificati, riguarda, innanzitutto, l'esenzione dall'assolvimento degli obblighi di identificazione e di verifica per determinati clienti, individuati dall'art. 25 (8).

Una semplificazione degli obblighi è altresì dettata in ragione delle operazioni svolte che presentano profili di rischio minimi e tali da consentire un'esenzione dai rigorosi obblighi di identificazione e verifica (9).

Per quanto riguarda gli obblighi di rafforzata verifica il decreto legislativo prevede quattro ipotesi: 

  1.  i casi in cui il professionista ritenga di essere in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; 
  2. quando il cliente non è fisicamente presente (not face to face) (10)
  3. caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari (riferita agli enti creditizi);
  4. le operazioni, i rapporti continuativi o le prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in un paese terzo.

La definizione di "persona politicamente esposta" si rinviene nell'art. 1 del decreto legislativo, laddove si ritengono tali "le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami" (11).

___________________________________________________

8) Precisamente:
- i soggetti indicati all'articolo 11, comma 1 e comma 2, lettere b) e c);
- gli enti creditizio o finanziari comunitari soggetti alla direttiva;
- gli enti creditizi o finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
-gli uffici della Pubblica amministrazione ovvero le istituzioni o gli organismi che svolgono funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato.
Sul punto, tuttavia, va notato che l'art 25, al 5° comma, detta una disposizione di oscuro significato prescrivendo che " gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata ai sensi del presente articolo non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie."

(9) Le esenzioni in ragione della tipologia di operazione, elencate nell'art. 25 del decreto legislativo sono poco significative per i notai riguardando, contratti di assicurazione-vita, forme pensionistiche obbligatorie e complementari, monete elettroniche, prodotti e transazioni finanziarie caratterizzate da un basso profilo di rischio.

(10) Nella seconda ipotesi (cliente non fisicamente presente) il professionista per compensare il maggior rischio deve applicare una o più fra le misure di seguito indicate:
a. accertare l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari;
b. adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva;
c. assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.
Tuttavia gli obblighi di rafforzata verifica, in questa ipotesi si considerano comunque assolti, nei seguenti casi:
a. qualora il cliente sia già identificato in relazione a un rapporto in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate;
b. per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c. per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 .
Vale la pena sottolineare che in tutti i casi in cui un cliente non sia fisicamente presente ma abbia rilasciato procura con atto notarile si verificherà l'ipotesi sub. b) e, pertanto, si riterranno comunque assolti gli obblighi di rafforzata verifica, senza ulteriori oneri a carico del professionista.

(11) L'elenco delle persone politicamente esposte è contenuto nell'allegato tecnico che ripete pedissequamente quanto riportato nella direttiva 2006/70/CE e comprende nella definizione:  a) i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari; b) i parlamentari; c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate; f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato. I soggetti considerati familiari diretti sono: a) il coniuge; b) i figli e i loro coniugi; c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere; d) i genitori.
Infine, per persone che intrattengono notoriamente stretti legami con le persone politicamente esposte si intende: a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona politicamente esposta; b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona politicamente esposta.

Ultima Modifica: 27/05/2009