Il nuovo sistema normativo, che si compone di fonti anche recentemente modificate, nasce dall'esigenza di contrastare il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo. (1) L'aspetto fondamentale, considerato dalla III Direttiva, concerne le procedure di identificazione del cliente.
Con la legge 25 gennaio 2006 n. 29 (cd. legge comunitaria) il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2005/60/CE (III direttiva), fissando le modalità operative per eseguire le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, dai regolamenti (CE) n. 2580/2001 del Consiglio del 27 dicembre 2001 e n. 881/2002 del Consiglio del 27 maggio 2002, nonché dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli artt. 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Il d. lgs. 22 giugno 2007 n. 109, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2007, è il primo dei decreti emanati sulla base della delega contenuta nella citata legge 25 gennaio 2006 n. 29. Il decreto detta l'insieme delle misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo. Soggetti passivi della normativa sono i medesimi - inclusi i notai - già elencati nell'art. 2 del d. lgs. 20 febbraio 2004 n. 56, emanato in attuazione della direttiva 2001/97/CE (cd. II direttiva) per prevenire il riciclaggio di proventi da attività illecite. (2)
Il d.lgs. 16 novembre 2007 n. 231, pubblicato sul supplemento ordinario n. 268/I della G.U. n. 290 del 14 dicembre 2007, come modificato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, contiene, invece, l'insieme delle disposizioni di attuazione della direttiva 2005/60/CE che costituiscono il sistema normativo "antiriciclaggio": è al suo esame che deve essere volta la maggiore attenzione.
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(1) Prospetto di ricerca, tratto da I decreti legislativi di attuazione della direttiva 26 ottobre 2005 n. 2005/60/Ce (cd. III Direttiva) in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo, studio approvato dal Gruppo di Lavoro Antiriciclaggio il 6/12/2007; Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e la tracciabilità dei pagamenti, in seguito alle modifiche apportate dal decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (convertito in Legge n. 133/2008), studio approvato dal Gruppo di lavoro Antiriciclaggio - Commissione Legislativa il 2 ottobre 2008 entrambi reperibili sul sito web: http://www.notariato.it, autore M. Krogh; G. Orlando, Su alcune inefficienze della disciplina antiriciclaggio. Analisi e prospettive, in Riv. not., 1, 2009, p. 81 ss.
(2) I soggetti passivi, in base al decreto legislativo in oggetto, hanno i due obblighi principali di comunicazione e di segnalazione. Riguardo all' obbligo di comunicazione i soggetti passivi devono: 1. comunicare all'Ufficio italiano dei cambi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, dei decreti di cui all'articolo 4 del d.lgs. in oggetto ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche, le misure applicate ai sensi del decreto stesso, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche; 2. comunicare all'Ufficio italiano dei cambi le operazioni, i rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile ai soggetti designati; 3. comunicare all'Ufficio italiano dei cambi, sulla base di informazioni dallo stesso fornite, le operazioni ed i rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile a soggetti in via di designazione in base ad indicazioni fornite dal Comitato. Presupposto per il sorgere dell'obbligo di comunicazione sarà la particolare relazione esistente tra il notaio ed i fondi o le risorse economiche da congelare, tale da consentire l'applicazione delle misure dettate nei regolamenti comunitari o nei decreti ministeriali, ovvero la disponibilità, da parte del notaio, di informazioni o dell'esistenza di un rapporto riferibile ad un soggetto designato nei regolamenti comunitari o nei decreti ministeriali. Relativamente all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, si applicano le medesime norme previste dalla legge antiriciclaggio anche in relazione alle operazioni ed ai rapporti che, in base alle informazioni disponibili, possano essere riconducibili ad attività di finanziamento del terrorismo. I fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo. L'art. 11 del d.lgs. prevede che, nel caso di sussistenza di beni immobili, mobili registrati, società o imprese, il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza provvede a trasmettere un estratto della relazione ai competenti uffici, ai fini della trascrizione del congelamento nei pubblici registri. Gli atti posti in essere in violazione dei suddetti divieti sono nulli. Le informazioni aggiornate sulle liste dei soggetti sottoposti a congelamento dei beni sono disponibili sul sito internet della Commissione Europea (misure restrittive “black lists”) all'indirizzo:http://ec.europa.eu/atoz_en.htm
Ultima Modifica: 27/05/2009