Quali sono i riferimenti temporali che influiscono sull'obbligo di tracciare i pagamenti e quali sono le diverse soglie di utili
Dal
9 maggio 1991 al 31 dicembre 2001
, divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore
a lire venti milioni
(art. 1 d.l. 3 maggio 1991 n. 143 pubb. G.U. 8 maggio 1991 n. 106 conv. in l. 5 luglio 1991 n. 197), lo stesso limite vale per l’emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità.
Dal
1° gennaio 2002 al 25 dicembre 2002
a seguito della conversione degli importi dalle lire in euro la soglia è di euro 10.329,14.
Dal
26 dicembre 2002,
in forza del D.M. 17 ottobre 2002 (G.U. dell’11 dicembre 2002) la soglia oltre la quale non è consentito l’utilizzo di denaro contante è di euro 12.500,
tale soglia è rimasta invariata sino al 29 aprile 2008
(entrata in vigore differita dell’art. 49 del d.lgs. 21/11/2007 n.231), lo stesso limite vale per l’emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità (in forza del disposto dell’art. 1 comma 49 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 -legge finanziaria 2007- l’obbligo di tracciamento previsto dal d.l. 223/2006 -decreto Bersani- non sussiste per i pagamenti anteriori al 4 luglio 2006, pertanto per i pagamenti effettuati prima di tale data il notaio può non avere evidenza di eventuali violazioni relative all’utilizzo di contante).
Dal
30 aprile 2008
al 24 giugno 2008
la soglia oltre la quale non è consentito l’utilizzo di denaro contante è pari o superiore
ad euro 5.000
(1° versione dell’art. 49 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231), lo stesso limite vale per l’emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità.
Dal
25 giugno 2008
al 3 novembre 2009
è fatto divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi pari o superiori ad euro 12.500
(D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133 - pubb. sul S.O. 196 della G. U. n. 195 del 21 agosto 2008). Il testo del 1° comma dell’art. 49 nella sua prima versione (fino al 3 novembre 2009) non sembra consentire utilizzo di denaro contante per i pagamenti frazionati quando l’operazione complessiva è pari o superiore ad euro 12.500, salvo
interpretazioni di maggiore apertura che possono riscontrarsi in alcune note interpretative del MEF (nota 65633 del 12 giugno 2008 al CNDCEDC e nota 28107 dell’8 aprile 2009).
Dal
4 novembre 2009
al 30 maggio 2010
è fatto divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi pari o superiori
ad euro 12.500
e vige il nuovo testo dell’art. 49 (a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 25 settembre 2009 n. 151) che consente l’utilizzo di denaro contante per i pagamenti frazionati inferiori alla soglia consentita salvo che i pagamenti non appaiano artificiosamente frazionati.
Dal
31 maggio 2010
al 12 agosto 2011
è fatto divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi pari o superiori
ad euro 5.000
(art. 20 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78), lo stesso limite vale per l’emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità; ai sensi dell’art. 36 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 costituisce elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore ad euro 15.000.
Dal 13 agosto 2011
è fatto divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi pari o superiori
ad euro 2.500
(art. 2, comma 4° del d.l. 13 agosto 2011, n.138 conv. In l.14 settembre 2011, n.148), lo stesso limite vale per l’emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità.
Dal 6 dicembre 2011
è fatto divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi pari o superiori
ad euro 1.000
(art. 12, del d.l. 6 dicembre 2011, n.201), lo stesso limite vale per l’emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità. In sede di conv. del d.l. 201/2011 con l. 211/2011, tuttavia, è stato previsto che non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012
e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal citato art. 6 del d.l. 201/2011.