Fattispecie “potenzialmente” sospette.
Alla luce degli indicatori offerti dal legislatore (26) è possibile evidenziare alcune fattispecie che, per la loro equivocità, richiedono l'acquisizione di dati ed informazioni ulteriori al fine di sorreggere una legittima segnalazione ed altre che presentano aspetti che già di per sé presentano profili da valutare con maggior attenzione al fine di optare per la segnalazione di operazione sospetta e che, verosimilmente, richiedono l'acquisizione di dati ulteriori per escludere la sussistenza di obblighi di segnalazione.
Le fattispecie sono le seguenti:
1. Compravendita con prezzo dell'immobile che appare non proporzionato all'attività lavorativa svolta dall'acquirente o al suo dichiarato status economico.
2. Compravendita con prezzo sproporzionato rispetto al valore dell'immobile (in eccesso o in difetto).
3. Società con capitale nominale minimo che effettua una transazione finanziaria di notevole importo.
L'anomalia non sussisterà nel caso in cui ci si trovi in presenza di una società che svolge da tempo la propria attività sociale essendo plausibile che la medesima stia utilizzando risorse economiche e fondi che costituiscono il lecito provento della propria attività. L'ipotesi prospettata nell'indicatore di anomalia potrà eventualmente verificarsi nel caso in cui ci sia un'operazione che si realizzi in un ridotto spazio temporale e che comprenda la costituzione di una società con capitale sociale minimo ed il successivo acquisto di un bene di valore del tutto sproporzionato al capitale conferito. Le variabili correttive dell'indicatore di anomalia non possono che riguardare l'acquisizione della provvista utilizzata dalla società per l'acquisto del bene che potrà consistere in un finanziamento soci ovvero in un finanziamento effettuato da terzi soggetti e debitamente contabilizzato.
4. Compravendita con prezzo frazionato nel tempo ed in cui le parti non sono in grado di documentare le modalità di pagamento perché avvenute in data anteriore al 4 luglio 2006.
Sebbene sia certo che, qualora non siano rispettate le limitazioni all'uso di denaro contante (o di titoli al portatore), sussiste un obbligo di comunicazione dell'infrazione in forza dell'art. 51 del decreto legislativo, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze, è altrettanto ragionevole ritenere che eventuali dichiarazioni relative a pagamenti effettuati in data anteriore al 4 luglio 2006 e di cui non si conservi traccia, non siano di per sé indice di finalità riciclatoria. La plausibilità della dichiarazione resa dalle parti contraenti potrà essere valutata in termini di liceità in relazione non solo all'esistenza di un contratto preliminare registrato con data anteriore al 4 luglio 2006, ma anche da altri elementi che rendano credibile l'esistenza di un pregresso accordo preliminare tra i soggetti, anche se non consacrato in una scrittura registrata, così come la plausibilità della dichiarazione potrà essere valutata sulla base delle relazioni di parentela tra i contraenti, che rendono credibile che l'operazione si sia sviluppata all'interno di una complessa sistemazione familiare coinvolgente accordi economici che si sono progressivamente sviluppati nel tempo.
5. Compravendita con prezzo pagato utilizzando come provvista danaro proveniente dai genitori a titolo di liberalità e simulazione del prezzo.
6. Altre ipotesi
Si tratta di ipotesi ulteriori che presentano un maggior rischio astratto di inclusione in paradigmi riciclatori o di finanziamento del terrorismo:
a) Rilascio di procura a gestire o ad amministrare o vendere beni rilasciata dall'acquirente di un bene immediatamente dopo l'intestazione del bene stesso.
b) Transazioni finanziarie che partono o sono dirette verso soggetti riconducibili oggettivamente a Paesi non cooperativi, paesi black list ovvero paesi non compresi nelle nuove white list.
c) Operazioni di compravendita del medesimo immobile in un breve intervallo di tempo a prezzi notevolmente diversi.
d) Ingiustificata intestazione dei mezzi di pagamento a soggetti estranei al rapporto contrattuale.
e) Ingiustificata provenienza dei mezzi di pagamento da soggetti estranei al rapporto contrattuale.
f) Irragionevole parcellizzazione del prezzo, mediante emissione di numerosi assegni di importo inferiore alla soglia minima che obbliga l'emittente ad apporre la clausola d'intrasferibilità.
g) Ricorrente acquisto di beni (immobili, aziende, quote sociali, etc.) da parte di soggetti per i quali è oggettivamente lecito dubitare della capacità economica a compiere le operazione stesse.
___________________________________________________
(26) L'art. 20 del citato d.lgs. 231 offre una prima griglia di indicatori generali di anomalie da prendere in considerazione al fine di valutare il rischio riciclaggio o di finanziamento del terrorismo:
- con riferimento al cliente: natura giuridica, prevalente attività svolta, comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale, area geografica di residenza del cliente o della controparte;
- con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale: tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere, modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale, ammontare, frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale, ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente, area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.
A questi criteri generali vanno aggiunti i seguenti indici di anomalia contenuti nelle istruzione UIC del 24 febbraio 2006 di attuazione del precedente d.lgs. 56/2004 (tuttora in vigore in forza dell'art. 66 del d.lgs. 231/2007).:
a) coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi indicati dal GAFI come non cooperativi:
b) operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato. I valori espressi in misura superiore al valore risultante applicando sistemi tabellari e coefficienti di moltiplicazione previsti dalla legge, non costituiscono in sé valori palesemente diversi da quelli di mercato:
c) operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate:
d) esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati:
e) ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni:
f) ingiustificata interposizione di soggetti terzi:
g) ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell'operazione:
h) comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l'altro alla reticenza nel fornire informazioni complete circa l'identità personale, la sede legale o amministrativa, l'identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati (quali mandanti, fiducianti, disponenti di trust ), la questione per la quale si richiede l'intervento del professionista e le finalità perseguite ovvero l'indicazione di dati palesemente falsi.
Ultima Modifica: 27/05/2009