Se il beneficiario di un'assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione dell’assicuratore deve essere eseguita (quando il contraente muore) a favore degli eredi del beneficiario, purchè la disposizione a favore del terzo beneficiario premorto non sia stata revocata oppure il contraente abbia diversamente disposto.
È il principio di diritto contenuto nella sentenza di Cassazione n. 9948 /2021, motivato con la considerazione che anche al contratto di assicurazione sulla vita si applica la norma del Codice civile sul contratto a favore di terzo, secondo cui la prestazione a favore del terzo, dopo la morte dello stipulante deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo, se questi premuore allo stipulante (articolo 1412). (... segue)
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Ultima Modifica: 23/11/2022