La trasformazione di un’associazione sportiva dilettantistica in una società di capitali lucrativa, nel caso in cui il patrimonio dell’associazione comprenda fabbricati strumentali, è soggetta all’imposta di registro non in misura fissa ma in misura proporzionale (vale a dire con l’aliquota del 4 per cento) da applicare al valore del patrimonio dell’ente oggetto di trasformazione, al quale evidentemente concorre il valore dei fabbricati in questione (sul valore di detti fabbricati si devono applicare, inoltre, le imposte ipotecaria e catastale con le rispettive aliquote del 2 e dell’1 per cento).
Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza 26878/2021, nella quale viene pertanto negata la pretesa applicazione delle tre predette imposte nella misura fissa, che la legge invece dispone per le operazioni aventi a oggetto la trasformazione delle società di qualunque tipo e oggetto e degli enti diversi delle società aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole. (... segue)
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Ultima Modifica: 25/10/2023