L'art. 58 L.N. elenca espressamente le cause di nullità dell'atto notarile, e precisamente:
1) ricevimento da parte del notaio prima della sua iscrizione nel Ruolo;
2) ricevimento da parte di notaio cessato dall'esercizio, dopo la pubblicazione di tale cessazione sulla Gazzetta Ufficiale;
3) violazione dell'art. 28, n. 2, L.N. Viene invece sanzionata la nullità della sola disposizione invalida in caso di violazione dell'art. 28, n. 3, L.N.;
4) violazione degli artt. 27 (atto ricevuto fuori dal Distretto di appartenenza), 47 (atto non ricevuto in presenza delle parti, e dei testimoni, se necessari; mancata indagine della volontà delle parti; mancata direzione personale da parte del notaio della compilazione integrale dell'atto), 48 (mancata o incompleta rinuncia all'assistenza dei testimoni; mancata menzione dell'accordo delle parti in ordine alla suddetta rinuncia), 50 (intervento di testimoni o fidefacenti privi dei requisiti richiesti), 51 n. 10 (inosservanza delle disposizioni in ordine alla sottoscrizione di parti, fidefacenti, interprete, testimoni e notaio), 51 n. 11 (mancata indicazione dell'ora di sottoscrizione degli atti di ultima volontà), 54 e 55 (inosservanza delle disposizioni che regolano l'intervento di persone che non conoscono la lingua italiana, e la cui lingua sia conosciuta oppure no dal notaio), 56 (inosservanza delle disposizioni sui sordi), 57 (inosservanza delle disposizioni sui muti e sordomuti);
5) mancanza della data o dell'indicazione del Comune in cui è stato ricevuto;
6) mancata lettura dell'atto alle parti, in presenza dei testimoni se intervenuti.
Alle cause di nullità dell'atto notarile previste dalla L.N. devono poi essere aggiunte quelle previste dalle leggi speciali. In particolare, assumono estrema rilevanza per la loro frequente incidenza sulla pratica negoziale le cause di nullità previste dalla l. 28.2.1985, n. 47, in materia urbanistica, e dalla l. 26.6.1990, n. 165, in tema di avvenuta denuncia dei redditi relativi ad immobili urbani.
Deve infine essere ricordato che l'art. 2701 c.c. prevede la cosiddetta «conversione formale» dell'atto pubblico nullo, al quale, purché sottoscritto dalle parti, viene attribuita la medesima efficacia probatoria della scrittura privata autenticata.
Tratto da:
http://www.consiglionotarilemodena.it/
Ultima Modifica: 08/03/2005