Per atto straniero si intende l’atto redatto e compilato all’estero da autorità straniere, anche se in lingua italiana, che per poter essere usato in Italia richiede la legalizzazione o l’apostille.
Non è “straniero”, sotto questo profilo, l’atto redatto da consolati o ambasciate italiane all’estero, anche se le parti sono straniere. Se redatto in lingua straniera, l’atto straniero deve essere anche accompagnato dalla sua “traduzione”.
Più precisamente, infatti, l’obbligo di legalizzazione per l’atto straniero è attualmente previsto dall’art. 33 del T.U. 28/12/2000 n. 445 (in materia di documentazione amministrativa).
In base a questa norma, in sintesi, gli atti formati all’estero:
- da autorità straniere: sono legalizzati dalle autorità diplomatiche o consolari italiane nello Stato di formazione del documento;
- dalle nostre rappresentanze diplomatiche o consolari: non devono essere legalizzati. I nostri consoli possono ricevere atti: tra italiani; tra italiani e stranieri; ovvero anche solo tra stranieri, se destinati all’uso in Italia.
Sono fatti salvi i trattati internazionali che dispongono diversamente (Convenzione Aja 5 ottobre 1961).
Se gli atti “stranieri” sono redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da traduzione certificata dalla nostra autorità consolare o diplomatica, ovvero da traduttore ufficiale (che però in pratica non esiste; quindi sarà un traduttore affidabile, quale: un traduttore iscritto agli albi del Tribunale; ovvero un competente Pubblico Ufficiale, quale anche lo stesso notaio, come autorizza espressamente l’art. 68 Reg. Not.).