L’articolo 11 del Dl 23/2020 ha disposto la sospensione dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 dei «termini di scadenza ricadenti o decorrenti» nel predetto periodo relativi «a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data» del 9 aprile 2020. La norma si riferisce anche a «ogni altro atto avente efficacia esecutiva».
La sospensione prevista dall’articolo 11 del Dl 23 si applica ai titoli emessi prima del 9 aprile 2020 (anche se con una data di scadenza che ricade tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020), e non a quelli emessi dopo il 9 aprile 2020, anche se presentano una data di scadenza che ricada (ad esempio, il 29 aprile 2020) nel periodo di sospensione.
La sopensione concerne i termini «ricadenti o decorrenti» dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020: quindi, un termine che era già in decorso al 9 marzo (si pensi a una cambiale emessa il 1° febbraio 2020 che recasse una data di pagamento al 10 aprile 2020) riprende a decorrere il 1° maggio 2020 (si deve però tener conto che il 1° maggio è festa e che il 2 e il 3 sono sabato e domenica). (... segue)
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Ultima Modifica: 30/04/2020