Allungato dal 30 aprile al 31 agosto 2020 il periodo durante il quale sono sospesi, su tutto il territorio nazionale, i termini di scadenza relativi agli obblighi di pagamento incorporati in cambiali, vaglia cambiari, assegni e in ogni altro atto avente efficacia esecutiva. Qualsiasi protesto, di cambiali o assegni, che comunque sia stato o venga levato dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020 (se riferito a titoli emessi prima del 9 aprile 2020) non deve essere pubblicato sul bollettino dei protesti e se pubblicato deve essere cancellato: è quanto disposto dall’articolo 11, commi 1 e 3, del Dl 23/2020, come convertito in legge 40/2020.
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Ultima Modifica: 09/07/2020