Le Regioni che hanno legiferato in materia energetica sono:
Emilia Romagna
Delib. Ass. Legisl. 4 marzo 2008, n. 156, Norme sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 25 marzo 2008, n. 47); Delib.G.R. 28 ottobre 2008, n. 1754 recante disposizioni per la formazione del Certificatore energetico in edilizia, in attuazione della delibera n. 156.
L’Emilia Romagna è stata una delle prime regioni a legiferare in materia.
E’ previsto l’obbligo di allegazione nell’ipotesi di trasferimento a titolo oneroso anche di singole unità immobiliari. Per la violazione di tali obblighi, tuttavia, non sono previste sanzioni. Pertanto, i notai hanno cura di avvisare le parti che l’immobile dev’essere dotato di ACE e che l’acquirente ha diritto di ricevere tale documento a cura e spese del venditore.
Friuli-Venezia Giulia
L.R. 23 febbraio 2007 n. 5, Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio, pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 28 febbraio 2007, n. 9, in parte modificata dalla L.R. 21 ottobre 2008, n. 12.
All’art. 39 comma 4 è previsto che copia semplice del certificato energetico è depositata presso il Comune competente a cura del costruttore o del proprietario dell'immobile all'atto della richiesta di agibilità dell'immobile. Nessuna previsione con riferimento alla fase di commercializzazione dell’immobile.
Liguria
L.R. 29 maggio 2007, n. 22, Norme in materia di energia pubblicata nel B.U. Liguria 6 giugno 2007, n. 11, parte prima, modificata dalla L.R. 24 novembre 2008, n. 42.
La regione Liguria aveva inizialmente previsto l’obbligo di allegazione ex art. 28 comma 3 e 4 l. 22/2007 e la sanzione della nullità relativa nel caso di omessa allegazione, ex art. 33 comma 12 e 13; successivamente in linea con la disciplina nazionale, ha abrogato le disposizioni anche sanzionatorie relative all’obbligo di allegazione. Pertanto, rimane l’obbligo di dotazione di cui all’art. 28 comma 1 e 2, in vigore ormai per tutti gli edifici, e l’obbligo di consegna del documento ACE al momento della vendita. Non sono previste sanzioni per chi non vi ottempera.
Lombardia
Delibera Giunta regionale del 22 dicembre 2008 n. 8745, Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica nell’edilizia e per la certificazione energetica degli edifici; nonché L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 come di recente dalla L.R. 29 giugno 2009, n. 10 (pubblicata in B.U. 30 giugno, in vigore dal 1 luglio 2009).
Dal 1 luglio 2009 è necessario allegare - agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di porzioni di edifici situati nella regione Lombardia - l’attestato di certificazione energetica in base a quanto stabilito dalla Giunta Regionale, nella delibera n.8/8745 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 15 gennaio 2009.
L’alienante che non ottempera l’obbligo di allegazione incorre nella sanzione amministrativa da euro 5 mila a euro 20 mila.
Il comma 17-nonies stabilisce che il notaio che non abbia provveduto, anche giustificatamente, all’allegazione dell’ACE all’atto di trasferimento a titolo oneroso, deve inviare copia conforme dell’atto così ricevuto o autenticato, entro 15 giorni dalla registrazione, all’Organismo regionale di accreditamento, le cui funzioni per espressa previsione dell’art. 17 della Delibera del 2008, sono svolte dalla Cestec s.p.a. È ovvio, come tuttavia ribadisce la legge, che tale obbligo di trasmissione resta escluso per le ipotesi, sopra precisate, in cui non rilevi la disciplina energetica.
Piemonte
L.R. 28 maggio 2007 n. 13, Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia; art. 32 della L.R. 6 agosto 2009 n. 22, Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009; D.G.R. 4 agosto 2009, n. 43-11965).
L’art. 5 ai comma 1 e 2 della l.r. 13/2007 prevede sia l’obbligo di dotazione che l’obbligo di allegazione nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi edifici o di singole unità immobiliari.
All’art. 22 comma 12 della medesima legge, come modificato dall’art. 32 comma 3, l.r. 6 agosto 2009, n. 22, è stabilita la sanzione amministrativa per il venditore che non ottemperi all’obbligo di allegazione, da euro 1.000 ad euro 10.000 in base alla superficie del bene compravenduto. Mentre per il costruttore che violi l’obbligo di dotazione è prevista una sanzione amministrativa da 5000 a 30000 euro, ex art. 20 comma 7 l. 13/2007.
Regioni che hanno legiferato parzialmente; in attesa dei regolamenti attuativi si applicano le Linee Guida nazionali.
Puglia
L.R. 10-6-2008 n. 13, Norme per l'abitare sostenibile, pubblicata nel B.U. Puglia 13 giugno 2008, n. 93; nonché, Reg. 27 settembre 2007, n. 24, pubblicato nel B.U. Puglia 28 settembre 2007, n. 138, Regolamento per l'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale.
Manca il regolamento attuativo della Giunta regionale e perciò la norma regionale rimane inattuata. Si applica la normativa nazionale.
Valle d’Aosta
Legge regionale 18 aprile 2008, n. 21, Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia, pubblicata in B.U. 8 luglio 2008, n. 28.
Per i fabbricati nuovi è necessaria l’allegazione all’atto dell’ACE, in applicazione della legge regionale. Per quanto riguarda i fabbricati preesistenti si applica la normativa nazionale: bisogna quindi procedere con la dotazione ma non è necessaria l’allegazione.
Toscana
L.R. 24 febbraio 2005, n. 39 (pubblicata in B.U. del 7 marzo 2005, n. 19), che tuttavia non ha ancora provveduto all’emanazione del regolamento attuativo e quindi si tratta di norma inattuabile. Si applica la normativa nazionale.
Provincia autonoma di Bolzano
Non esiste alcun obbligo di allegazione, nonostante la provincia autonoma di Bolzano abbia costituito dal 2004 un’agenzia, Casa- Clima, che ha stabilito le classi di certificazione energetica per gli edifici. Si applicano le linee guida nazionali.