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CESSIONE DI CREDITO - Valida anche se il credito è inesistente


Non è affetta da nullità la cessione di un credito non esistente, quale quello preteso dal socio della società che si ritenga creditore della stessa per aver effettuato un versamento di denaro qualificabile come “conferimento” (ritenuto invece dal socio un finanziamento dal quale derivi un diritto alla restituzione della somma finanziata).

Così decide la Cassazione con l’ordinanza n. 33957/2022, nella quale viene affermato che il contratto avente a oggetto la cessione, a titolo oneroso, di un credito inesistente non è nullo per mancanza dell’oggetto, bensì determina l’attribuzione al cessionario della garanzia prevista dall’articolo 1266, comma 1, del Codice civile (vale a dire che, nel contratto di cessione del credito a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione).

Di conseguenza la cessione del credito è valida, il cessionario è tenuto al pagamento del prezzo (il quale non diviene indebito) e, al contempo, al cessionario compete la garanzia (... segue).


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Ultima Modifica: 11/12/2024