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CESSIONE DI TERRENO - Anche l'edificabilità 'di fatto' produce plusvalenza


La plusvalenza che il soggetto privato realizza con la cessione a titolo oneroso di un’area edificabile matura anche quando l’edificabilità è solo potenziale (cosiddetta edificabilità “di fatto”) e cioè non risultante dalla pianificazione urbanistica comunale, ma derivante da circostanze fattuali, quali la sua collocazione o la presenza di opere di urbanizzazione.

Lo decide la Cassazione con l’ordinanza 9842 del 26 maggio 2020, la quale non fa notizia per la sua novità (in quanto analogo principio era stato affermato dalla Cassazione nella decisione 5166/2013) quanto per il fatto che viene reiterata un’idea formatasi in un’epoca in cui il concetto di “edificabilità” non era definito dalla legge e si prestava, dunque, a essere articolato in due “sottoinsiemi”, vale a dire (usando le parole della Cassazione):

- l’edificabilità “di diritto”, e cioè quella come tale «qualificata in un piano urbanistico»;

- l’edificabilità “di fatto”, vale a dire la condizione in cui si trova il «terreno che, pur non essendo urbanisticamente qualificato, può nondimeno avere una vocazione edificatoria di fatto in quanto sia potenzialmente edificatorio anche al di fuori di una previsione programmatica». (... segue)


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Ultima Modifica: 15/03/2022