Anche per l’Agenzia delle Entrate la clausola penale non è soggetta ad autonoma tassazione con l’imposta di registro, in ragione della sua accessorietà rispetto al contratto nel quale è inserita.
La tassazione del contratto in cui è presente la penale “assorbe”, infatti, la rilevanza tributaria della clausola penale.
È questa l’affermazione che si legge nella risposta a interpello 185 del 18 settembre 2024 con la quale l’agenzia si conforma finalmente alle ripetute indicazioni provenienti dalla Cassazione che aveva già deciso nel senso oggi accolto dalle Entrate sia con la sentenza 30983/2023 che con la sentenza 3466/2024. (... segue)
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Ultima Modifica: 26/09/2024