Se una persona coniugata in regime di comunione legale dei beni intende acquistare un immobile come “bene personale” (cioè non soggetto al regime di comunione legale), non è sufficiente che l’altro coniuge intervenga al rogito per dichiarare genericamente che il coniuge acquirente sta utilizzando, per il pagamento del prezzo denaro suo personale.
Occorre che questa dichiarazione del coniuge non acquirente coincida con il fatto che effettivamente il prezzo pagato dal coniuge acquirente sia qualificabile come denaro “personale” perché, ad esempio, conseguito prima del matrimonio o per successione ereditaria o donazione o a seguito della vendita di un bene personale.
È questa la decisione contenuta nell’ordinanza della Cassazione n. 35086/2022. (... segue)
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Ultima Modifica: 13/01/2025