Tizio, appena dopo aver donato la casa di sua proprietà alla moglie, compra nel 2010 un’altra abitazione con l’agevolazione “prima casa”. Poi, i due coniugi risolvono la donazione e la casa torna al marito.
Per l’agenzia delle Entrate è una macchinazione elusiva e l’agevolazione “prima casa” va revocata; la Ctp di Firenze dà ragione all’Agenzia (sentenza 147/11/11), la Ctr Toscana dà invece ragione al contribuente (sentenza 46/21/13) e la Cassazione, 12 anni dopo il rogito, con la sentenza n. 480 dell’11 gennaio 2022, afferma che l’ufficio può bensì contestare l’abuso del diritto, ma non svolgendo l’attività interpretativa di cui all’articolo 20 del Dpr 131/1986 (Tur), bensì promuovendo la procedura di cui all’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente (... Segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 14/02/2024