L’agevolazione «prima casa» compete anche a chi abbia già, nel medesimo Comune, la proprietà di un’altra casa di abitazione che sia però inidonea all’uso abitativo del contribuente in quanto locata a terzi (a meno che si tratti di una locazione maliziosamente preordinata a consentire un abusivo avvalimento dell’agevolazione).
Più in generale, non è di ostacolo all’applicazione dell’agevolazione «prima casa», la titolarità (cosiddetta «pre-possidenza», nel gergo degli addetti ai lavori) di altra casa di abitazione, ubicata nel medesimo Comune, quando essa sia inidonea ad essere adibita ad abitazione, sia per ragioni soggettive che per ragioni oggettive, dovendosi comprendere, tra queste ultime, anche quelle derivanti da impedimenti di natura giuridica (quale un altrui diritto di godimento, derivante da un contratto di locazione).
Così (in un’ennesima “puntata” nella storia infinita della inidoneità dell’abitazione pre-posseduta) ha deciso la Cassazione, nella ordinanza n. 19989 del 27 luglio 2018.
Ultima Modifica: 14/11/2019