Può avvalersi dell’agevolazione “prima casa” il contribuente che sia già proprietario di un’abitazione e ne compri un’altra, a condizione che (ai sensi del comma 4-bis della Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa Parte Prima annessa al dpr 131/1986, testo unico dell’imposta di registro):
a) entro un anno dal rogito d’acquisto venda la casa precedentemente acquistata;
b) la casa oggetto di vendita sia stata comprata con l’agevolazione “prima casa”.
A questa situazione, prevista dalla legge, è parificabile in via interpretativa (lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 377 del 10 settembre 2019) quella del contribuente che abbia comprato la casa (quella che deve essere rivenduta entro un anno dal nuovo acquisto) fino alla data del 21 maggio 1993, avendo come venditore un’impresa costruttrice. (... segue)
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Ultima Modifica: 05/11/2019