Non si scherza con le dichiarazioni da rendere nel contesto di un contratto stipulato in uno studio notarile: infatti, integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (punito con la reclusione fino a due anni dall’articolo 483 del Codice penale) la condotta del venditore (o del donante) di un contratto di compravendita o di donazione immobiliare, che dichiari falsamente al notaio rogante «la conformità dell'immobile oggetto di alienazione alle caratteristiche previste dalla concessione» rilasciata per la sua edificazione.
Lo sancisce la Cassazione penale nella sentenza 16982 del 4 giugno 2020, ribadendo un principio già in precedenza espresso nelle sentenze 11628/2011 e 5178/2017. (... segue)
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Ultima Modifica: 16/07/2020