Dal 17 luglio 2020 è possibile (beninteso, non obbligatorio) allegare ai rogiti di compravendita l’inedito «certificato di stato legittimo»: vale a dire una «dichiarazione asseverata» rilasciata da un «tecnico abilitato» attestante l’assenza di violazioni alla disciplina edilizia e urbanistica oppure la presenza di «tolleranze costruttive».
È quanto si trae dalla lettura combinata dell’articolo 9-bis e dell’articolo 34-bis del Dpr 380/2001 (il Testo unico dell’edilizia) quali risultanti per effetto del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 (il Dl Semplificazioni) (... segue)
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Ultima Modifica: 27/10/2020