Se una persona fisica acquista un’abitazione dotata di rendita catastale solamente proposta, per ottenere il risultato che la base imponibile dell’imposta di registro sia determinata in base al valore catastale (cosiddetto principio del «prezzo-valore», articolo 1 comma 497, legge 266/2005), non occorre null’altro che formulare un’istanza in tal senso nel contratto di compravendita: lo afferma la Cassazione nell’ordinanza 3409 del 6 febbraio 2019.
Ma, fin qui, nessuna notizia, perché questa decisione appare scontata.
Però, nella quasi contemporanea sentenza 4055 del 12 febbraio 2019, la Cassazione decide l’esatto contrario e cioè che occorre formulare non solo l’istanza di cui alla legge 266/2005, ma anche l’istanza (di cui all’articolo 12, comma 2-bis, dl 70/1988) «di volersi avvalere delle disposizioni» recate dal Dm 701/1994».
Il problema è di non poco conto perché, seguendo la sentenza 4055/2019, se manca la doppia istanza si passa da una tassazione fondata sulla rendita catastale a una tassazione sulla base del prezzo dichiarato (o del maggior valore accertato dall’ufficio). (... segue)
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Ultima Modifica: 18/02/2020