Anche ai trasferimenti di abitazioni che vengano effettuati mediante un verbale redatto in sede di conciliazione giudiziale si applica il principio del cosiddetto "prezzo-valore", vale a dire la determinazione della base imponibile non in relazione al prezzo pattuito (o al valore venale del bene trasferito) ma mediante la moltiplicazione della rendita catastale per un dato coefficiente di aggiornamento.
E' quanto deciso dalla Cassazione con l'ordinanza 24087 del 30 ottobre 2020, la quale dovrebbe essere priva di precedenti emanati in sede di giurisprudenza di legittimità. (... segue)
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Ultima Modifica: 09/04/2021