Se si acquista una unità immobiliare non di recente costruzione, occorre compiere uno sforzo di diligenza per accertare l’esistenza di eventuali vizi.
In mancanza, l’acquirente non può esercitare, dopo la stipula del contratto di compravendita, l’azione di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo né l’azione di risarcimento del danno, adducendo la sussistenza di vizi che rendano la cosa compravendita inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
È quanto affermato dalla Cassazione nella decisione n. 17058/2021. (... segue)
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Ultima Modifica: 22/05/2023