Non è accoglibile la domanda di annullamento di un contratto preliminare per errore sul valore dell’oggetto, avanzata in giudizio dal promissario acquirente resosi conto in seguito di aver comprato un’area non edificabile, avendo invece firmato la promessa d’acquisto con l’implicita intenzione di procedere poi all’edificazione della propria abitazione.
È la sintesi dell’ordinanza di Cassazione 639/2023, che conferma il principio secondo cui l’annullamento per errore si può domandare solo quando dal contratto risulti che la volontà di uno dei contraenti si è erroneamente formata (in modo riconoscibile alla controparte, ciò che nella fattispecie non è stato ritenuto sussistere) su identità o qualità della cosa oggetto di compravendita.
Il mero errore di valutazione, invece, «attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo ed al rischio che il contraente si assume, nell’ambito dell’autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull’utilità economica dell’affare». (... segue)
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Ultima Modifica: 22/01/2025