Compravendita - Proprietà - Diritti reali

Providing Best Solutions in a
       framework of Legal Certainty

COMPRAVENDITA - Servitù di parcheggio

Sono validi il contratto o la clausola contrattuale con cui si costituisca una servitù di parcheggiare a favore di un fondo (dominante) e a carico di un altro fondo (servente). Quando dunque la Cassazione ha sancito con la sentenza 23708/2014(si veda il «Sole 24 Ore» dell'11 novembre 2014) la nullità della servitù di parcheggio non ha dichiarato l’inconfigurabilità in assoluto della servitù di parcheggio, ma ha ritenuto che le servitù esaminate nel caso specifico non avessero i requisiti per ritenere valido il diritto di servitù; in questo senso andrebbe quindi intesa l’affermazione della sentenza n. 23708 secondo cui la servitù di parcheggio sarebbe nulla per «impossibilità dell'oggetto». (... segue)

 

Leggi l'intero articolo nella Documentazione Correlata »

Ultima Modifica: 04/08/2015