I proventi dell’attività svolta da ciascuno dei coniugi durante la vigenza del regime di comunione legale (ad esempio, i redditi derivanti dall’esercizio della professione di ognuno di essi) non confluiscono immediatamente nella comunione coniugale e il coniuge percettore di detti proventi è libero di disporne come crede e anche di consumarli.
Solamente i proventi dell’attività individuale del coniuge che residuano nel momento di scioglimento della comunione legale, diventano patrimonio comune di entrambi i coniugi e il coniuge non percettore può, pertanto, pretendere di averne la metà.
È questo, il principio ribadito dalla Cassazione nella ordinanza n. 3767/2021. (...segue)
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Ultima Modifica: 19/07/2022