L’atto con il quale una pluralità di proprietari esclusivi di singole aree, le mettono in comunione, diventando comproprietari pro quota dell’area risultante dalla fusione delle proprietà individuali, al fine della realizzazione unitaria di un intervento urbanistico assentito dalla pianificazione comunale (e anche per evitare la penalizzazione della singola area, sfavorita dalla sua localizzazione):
- non è soggetto a Iva se non sono previsti conguagli;
- non realizza plusvalenze rilevanti come reddito diverso tassabile in base agli articoli 67 e 68 del Tuir; è soggetto a imposta di registro in misura fissa ed è esente dalle imposte ipotecaria e catastale.
A esprimerlo è la risposta a interpello 326/2022 delle Entrate, in cui, in particolare, è stata riconosciuta l’applicabilità del trattamento tributario di cui all’articolo 32, comma 2, dpr 601/1973, vale a dire quello riservato agli atti “preordinati” alla “trasformazione del territorio” recepiti in accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici nonché agli atti “attuativi” ossia posti in essere in esecuzione delle suddette convenzioni o di atti unilaterali d’obbligo. (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 18/07/2024