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CONDIZIONE DI RECIPROCITA' - Rapporti Italia - Svizzera


Il Tribunale di Vicenza con la sentenza 884 del 18 maggio 2022, ha dichiarato nullo l’acquisto immobiliare effettuato da un cittadino svizzero in Italia, in quanto il cittadino italiano in Svizzera può comprare (ai sensi della Lafe, la legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero del 16 dicembre 1983) solo locali a uso commerciale o case di vacanza di estensione non superiore a 200 metri quadrati e dotate di un’area di pertinenza di estensione non superiore a mille metri quadrati.

Infatti, le persone fisiche e gli enti di ogni tipo – società, fondazioni, eccetera – di nazionalità extraeuropea (considerandosi la Ue allargata all’Efta e cioè a Islanda, Liechtenstein e Norvegia) possono compiere in Italia una data attività giuridica solo se, reciprocamente, il Paese cui lo straniero appartiene consenta al cittadino italiano o all’ente di nazionalità italiana di svolgere, in tale ordinamento straniero, la medesima attività giuridica.

È questa la cosiddetta “condizione di reciprocità”, recata dall’articolo 16 delle preleggi. (... segue)


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Ultima Modifica: 23/07/2024