Il caso classico è quello dell’appartamento in condominio dotato di un posto auto in “uso esclusivo” nel cortile dell’edificio: dotazione che è il frutto di una diffusa prassi contrattuale pluridecennale, posta in essere specialmente nella fase in cui il condominio viene costituito con la vendita delle singole unità immobiliari da parte dell’impresa che ha costruito l’edificio o che l’ha ristrutturato.
Ma sono frequenti anche altri casi di “uso esclusivo”, relativamente, ad esempio, al ballatoio della scala condominiale dove affacciano due appartamenti di proprietà di un solo condòmino; oppure la porzione di giardino antistante l’appartamento del piano terreno; oppure, ancora, l’area prospiciente un’unità immobiliare, sempre al piano terra, destinata ad attività commerciale (per posizionare i tavoli di un bar o ristorante o per montare un gazebo per la reception dei clienti o per mettere in mostra prodotti in vendita). Per non parlare dell’uso esclusivo dell’ascensore a vantaggio di appartamenti ai piani alti (o di altri impianti al servizio solamente di una parte dei condomini), a meno che in queste ipotesi non si configuri un condominio parziale.
Sulla corretta gestione delle innumerevoli situazioni di “uso esclusivo” di cui tutta Italia è lastricata è intervenuto lo studio 30-2021/c del Consiglio nazionale del notariato, utile per orientarsi dopo la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione 28972 del 17 dicembre 2020 che ha bocciato la costituzione di diritti reali atipici. (... segue)
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Ultima Modifica: 16/11/2023