Se l’intestatario di un conto corrente bancario (o di un dossier titoli) ne dispone la cointestazione ad altri soggetti, costoro sono legittimati a effettuare operazioni da imputare a quel conto o a quel dossier, ma non divengono proprietari del denaro contabilizzato nel conto corrente (o, meglio, non divengono contitolari del credito spettante al correntista verso la banca) né divengono proprietari degli strumenti finanziari che sono contabilizzati nel dossier.
Lo ha deciso la Cassazione, con l’ordinanza 21963/2019, cassando la sentenza di appello la quale, al pari di quanto avvenuto in primo grado, aveva ritenuto che la cointestazione del conto corrente valesse come trasferimento pro-quota ai cointestatari del credito spettante al correntista verso la banca per la restituzione del denaro depositato nel conto corrente. (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 14/04/2021