L’emergenza Corona-virus ha provocato un contesto di grave patologia anche nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali: non solo (dal punto di vista materiale) per la chiusura di moltissime attività e la difficoltà di spostarsi, ma anche (dal punto di vista meramente giuridico) perché sono “in gioco” concetti di elevato spessore teorico su cui non è difficile il manifestarsi di divergenze di opinioni: l’imputabilità dell’inadempimento, l’impossibilità sopravvenuta totale o parziale della prestazione, la forza maggiore, il factum principis (e, cioè, l’ordine dell’autorità) eccetera.
In questo quadro, si inserisce il comma 6-bis del Dl 6/2020: «Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del Codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti». (... segue)
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Ultima Modifica: 07/04/2020