Se un contratto preliminare prevede il pagamento di una caparra confirmatoria nell'epoca intermedia tra firma del preliminare e stipula del rogito, la domanda giudiziale per ottenere il versamento della caparra non può essere intesa come dichiarazione di recesso dal preliminare da parte del promittente venditore, ma come mera intenzione di ottenere l'esecuzione di una delle obbligazioni da esso scaturenti.
Quindi, non sciogliendosi il preliminare, resta vigente l'obbligazione di arrivare al rogito.
Lo ha deciso la Cassazione nell'ordinanza n. 35068/2022, ribadendo che i contraenti di un preliminare ben possono pattuire il versamento di una caparra confirmatoria sia contestuale alla stipula di esso sia nel periodo tra preliminare e rogito. (... segue)
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Ultima Modifica: 09/01/2025