Il contratto con il quale le parti contraenti convengono di risolvere un precedente contratto di compravendita immobiliare, tra esse stipulato, è soggetto all’applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota propria dei trasferimenti immobiliari e non in misura fissa.
Lo afferma l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 439 del 28 ottobre 2019. (... segue)
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Ultima Modifica: 22/06/2021