Nel caso in cui venga risolta una convenzione di lottizzazione stipulata tra un Comune e i proprietari di alcune aree interessate dalla convenzione stessa:
- l’atto di retrocessione ai privati delle aree cedute gratuitamente al Comune è al di fuori del campo di applicazione dell’Iva ed è tassato con le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria, non potendosi beneficiare dell’agevolazione di cui all’articolo 32 del Dpr 601/1973;
- l’atto con il quale i co-lottizzanti risolvono l’atto (riportando la situazione allo stato pristino) con il quale avevano effettuato una redistribuzione della rispettiva superficie fondiaria, per dar corso alla convenzione di lottizzazione, è anch’esso al di fuori del campo applicativo dell’Iva se non prevede la dazione di conguagli e si rendono dovute, pure in questo caso, le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria in quanto è fattispecie parificabile a una risoluzione di un contratto recante un trasferimento immobiliare, con la conseguenza che sono da sottoporre a tassazione le «prestazioni derivanti dalla risoluzione» (articolo 28, comma 2, Dpr 131/1986, testo unico dell’imposta di registro).
È ciò che viene affermato dall’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 576/2022, ove si è osservato il caso di una convenzione di lottizzazione stipulata tra il Comune e i proprietari delle aree interessate dalla convenzione, che il Comune ha poi dichiarato risolta per l’inadempimento dei soggetti lottizzanti all’obbligo di realizzare, entro un dato termine, le occorrenti opere di urbanizzazione. (... segue)
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Ultima Modifica: 17/12/2024