Convivenza

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CONVIVENZA - Niente diritto di abitazione per il convivente superstite


In caso di decesso di un convivente di fatto, a quello superstite non compete il diritto reale di abitazione nella casa già adibita a sede della convivenza: pertanto, il convivente superstite non deve (né può) essere indicato nella dichiarazione di successione del defunto quale titolare di quel diritto di abitazione la cui acquisizione per decesso rappresenta un presupposto per l’applicazione dell’imposta di successione.

Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 463 del 4 novembre 2019 ove si rileva dunque che il diritto di abitazione riconosciuto al convivente superstite dall’articolo 1, comma 42, della legge 76/2016 (la legge Cirinnà), ha natura meramente obbligatoria e non reale. (... segue)



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Ultima Modifica: 21/07/2021