Se una società cooperativa modifica o elimina le clausole del suo statuto che le permettevano di avere la qualificazione di cooperativa “a mutualità prevalente” (cosiddette clausole antilucrative), con ciò non si origina l’obbligo della società di devolvere il valore effettivo del suo patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, in favore del fondo mutualistico di appartenenza.
È quanto decide la Cassazione nell’ordinanza 23602/2022 (priva di precedenti) affermando che la devoluzione del patrimonio al fondo mutualistico si produce (articolo 2545-undecies del Codice civile) solo se la cooperativa deliberi la propria trasformazione in società lucrativa o in consorzio: invece, nel caso della perdita dei requisiti di mutualità prevalente, si origina solamente, per la cooperativa, l’obbligo di redigere un bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili (articolo 2545-octies del Codice civile). (... segue)
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Ultima Modifica: 10/10/2024