La rinuncia all’eredità, per effetto della sua caratteristica retroattività al momento dell’apertura della successione (articolo 521 del Codice civile), rende il chiamato all’eredità non responsabile del debito tributario del defunto, anche se la rinuncia intervenga dopo che, in epoca successiva all’apertura della successione, venga notificato un avviso di liquidazione, il quale sia poi divenuto definitivo per mancata impugnazione: la ragione è che, per regola generale, la responsabilità per i debiti ereditari (compresi quelli tributari) grava su chi, accettando l’eredità, assume la qualità di erede e non grava sul “semplice” chiamato all’eredità.
Lo decide la Cassazione nell’ordinanza 24317 del 3 novembre 2020, nella quale, altresì, vengono altresì sanciti alcuni altri importanti principi:
a) se l’Amministrazione intende far valere l’intervenuta accettazione tacita dell’eredità (la quale impedirebbe l’esercizio della facoltà di rinuncia all’eredità), deve fornirne la prova (si pensi al caso del chiamato all’eredità che venda un bene ereditario o paghi un debito del defunto);
b) al chiamato rinunciante deve essere parificato il chiamato che non abbia accettato l’eredità, né espressamente né tacitamente, nei dieci anni successivi all’apertura della successione, poiché il decorso di detto decennio comporta la prescrizione del diritto di accettare l’eredità e, quindi, impedisce al chiamato di assumere la qualità di erede (rinunciare all’eredità dopo il decorso di tale decennio non produce alcun effetto e avrebbe solo una valenza meramente chiarificatoria);
c) all’eredità non può rinunciare il chiamato che decada dal diritto di rinuncia per effetto del possesso dei beni ereditari intrattenuto per un periodo superiore a tre mesi dopo l’apertura della successione, poiché, in tal caso, si produce un’irreversibile situazione di accettazione dell’eredità che non può essere posta nel nulla da una rinuncia (la quale, dunque, si rivelerebbe tardiva e anche in tal caso sarebbe improduttiva di effetto). (... segue)
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Ultima Modifica: 09/06/2021