L'agevolazione si applica anche agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti integralmente entro il 31 dicembre 2010 (sempreché realizzati dal 1° gennaio 2008) da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011.
In questo caso, la detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione del 36% del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25% del prezzo (Iva compresa) dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
La detrazione spetta anche con riferimento agli importi versati in acconto a condizione che venga stipulato un preliminare di vendita degli immobili e che ne sia stata effettuata la registrazione presso l'ufficio delle entrate competente. La possibilità di far valere la detrazione già in relazione al versamento degli acconti costituisce una facoltà: se il contribuente non intende avvalersene potrà far valere la detrazione per il periodo d'imposta in cui ha stipulato il rogito (Circ. Min. 10 giugno 2004 n. 24/E).
Ultima Modifica: 01/01/2008