A pena di decadenza dal diritto alla detrazione, il contribuente deve effettuare due comunicazioni prima di iniziare i lavori (ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese); a tale riguardo, le comunicazioni si considerano tempestive anche se presentate nel giorno stesso dell'inizio dei lavori, purché in un momento antecedente l'inizio medesimo (Circ. Min. 20 aprile 2005 n. 15/E).
A) Innanzitutto, deve trasmettere, mediante lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, una comunicazione su apposito modello (disponibile gratuitamente sul sito www. agenziaentrate. gov. it.) al Centro operativo di Pescara (Via Rio Sparto 21, c.a.p. 65100), con allegata la documentazione richiesta o, in alternativa, una propria dichiarazione sostitutiva di atto notorio (esente da bollo), nella quale attesti di essere in possesso di tutta la documentazione e di essere pronto ad esibirla o trasmetterla a richiesta degli Uffici finanziari (Circ. Min. 11 maggio 1998 n. 121/E).
In caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali su uno stesso immobile, se più di un contribuente intende fruire della detrazione, il modulo, con allegata la documentazione, può essere trasmesso da uno soltanto di essi.
Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali e per quelli realizzati da società, deve essere trasmesso un unico modulo, rispettivamente, dall'amministratore del condominio o da uno qualunque dei condomini, ovvero dalla società o da uno dei soci.
Nell'ipotesi di lavori che proseguono nell'anno successivo a quello di invio del modello di comunicazione, non è necessario inoltrare una nuova comunicazione, sempre che si tratti del completamento delle opere già avviate.
Qualora, invece, si tratti di ulteriori interventi, per i quali è richiesta una nuova denuncia di inizio attività, concessione o autorizzazione edilizia, il contribuente dovrà inviare un nuovo modello di comunicazione ed allegare la relativa documentazione (Circ. Min. 12 maggio 2000 n. 95/E).
Per fruire della detrazione nel caso di acquisto di immobili ristrutturati oppure di acquisto di box pertinenziali ad abitazioni non occorre inviare la comunicazione preventiva al centro operativo di Pescara; è sufficiente inviarla entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, se si intende applicare la detrazione sugli acconti pagati in sede di contratto preliminare registrato, gli estremi di registrazione devono essere indicati nel modulo di comunicazione da inviare al centro operativo, che deve essere trasmesso dopo la registrazione del preliminare e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (Circ. Min. 5 marzo 2003 n. 15/E; e R.M. 38 dell’8 febbraio 2008). Da tale preliminare deve risultare il prezzo di vendita dell'immobile sulla base del quale è possibile determinare l'importo della detrazione spettante (Circ. Min. 10 giugno 2004 n. 24/E).
Pertanto, per effetto della R.M. 38 dell' 8 febbraio 2008, nell’ipotesi di pagamenti effettuati con bonifico prima dell’atto notarile, ma in assenza di un preliminare d’acquisto registrato, i contribuenti non risultano proprietari o promissari acquirenti del box e pertanto non è applicabile l’agevolazione non essendo riscontrabile l’effettiva sussistenza, al momento del pagamento, del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma. E' stato però precisato (R.M. n. 7 del 13 gennaio 2011) che, in relazione alla peculiare ipotesi in cui il bonifico venga effettuato in data coincidente con quella della stipula dell’atto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa, si deve ritenere applicabile la detrazione del 36 per cento: anche se al momento del pagamento, infatti, il box per il quale si intende fruire della detrazione non è stato ancora destinato al servizio dell’abitazione, qualora tale destinazione pertinenziale sia attribuita nell’arco della medesima giornata, mediante la stipula del rogito, la condizione prevista dalla legge ai fini della fruizione del beneficio può considerarsi comunque realizzata.
B) In secondo luogo, sempre prima di iniziare i lavori, il contribuente deve comunicare alle Aziende sanitarie competenti per territorio, mediante lettera raccomandata A.R., la data di inizio dei lavori stessi, la loro ubicazione, la natura delle opere, il committente e l'impresa esecutrice.
La comunicazione può, però, essere omessa nei seguenti casi:
a) se è già stata effettuata a norma del D.Lgs. 626/94 o del D.Lgs. 494/96;
b) se, in base ai citati decreti, non è prevista la notifica preliminare alle ASL.
Inoltre è opportuno che il contribuente si faccia rilasciare dall'impresa esecutrice dei lavori una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale dichiari di aver adempiuto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro e in materia contributiva in quanto, in caso di inadempienza agli obblighi dell'impresa, il contribuente decade dall'agevolazione se è sprovvisto della citata dichiarazione.
Infine, per le spese fatturate dal 4 luglio 2006, la detrazione è ammessa a condizione che nella fattura emessa dal soggetto che ha realizzato l'intervento sia evidenziato separatamente il costo della manodopera (Circ. Min. 4 agosto 2006 n. 10/E).
Se l'impresa che esegue i lavori si avvale di prestazioni rese da terzi, in forza di un contratto di appalto o subappalto, nella fattura deve essere indicata tale circostanza, evidenziando sia il costo della manodopera impiegata direttamente, sia quello della manodopera impiegata da eventuali appaltatori o subappaltatori, secondo l'ammontare da questi ultimi comunicato.
Nel caso di ditta individuale che rende il servizio attraverso l'attività del solo titolare, non va indicato alcun costo per la manodopera, ma tale circostanza deve essere menzionata nella fattura.
Ultima Modifica: 14/01/2011