Per tutti gli interventi:
a) permessi comunali che abilitano l'esecuzione dei lavori stessi o la comunicazione di inizio lavori (solo se necessari in considerazione della tipologia degli interventi da effettuare);
b) documentazione catastale relativa all'immobile oggetto di intervento o, se mancante, la domanda di accatastamento;
c) prova del pagamento dell'Ici per gli anni a decorrere dal 1997, se colui che richiede l'agevolazione era obbligato al pagamento (la ricevuta dell'ICI non va allegata dall'inquilino o dal nudo proprietario; non va allegata nemmeno quella relativa alle parti comuni oggetto della ristrutturazione: Circ. Min. 11 maggio 1998 n. 121/E).
In caso di lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro 51.645,69, va trasmessa al Centro operativo di Pescara, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui sono eseguiti i lavori il cui importo supera il predetto limite, anche una dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri.
Per i lavori condominiali, in aggiunta ai documenti di cui alla lettera A):
a) tabelle millesimali di ripartizione delle spese (qualora successivamente alla trasmissione della tabella millesimale di ripartizione delle spese, l'importo preventivato venga superato, è necessario spedire la nuova tabella di ripartizione delle spese all'ufficio che ha ricevuto la comunicazione, senza inviare nuovamente il modulo relativo alla comunicazione di inizio lavori già presentato);
b) fotocopia della deliberazione dell'assemblea condominiale.
Nel caso di soggetto non proprietario dell'immobile oggetto di intervento, in aggiunta ai documenti di cui alla lettera A):
a) estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato che abilitano la detenzione dell'unità immobiliare in cui si eseguono i lavori (per i soci di cooperative, il possesso o la detenzione dell'unità immobiliare deve almeno risultare da uno specifico verbale di assegnazione dell'unità immobiliare da parte della cooperativa, il quale deve essere registrato all'Ufficio del Registro);
b) dichiarazione di consenso ai lavori del proprietario (se diverso dal coniuge, dai figli e dai genitori conviventi). Essa non occorre per i soci di cooperative a proprietà divisa e per il futuro acquirente.
Ultima Modifica: 01/01/2008