Con riferimento agli immobili residenziali e loro pertinenze, è prevista una detrazione riferita a molteplici tipi di spese (art. 1 legge 449/97).
La detrazione è stata disposta nelle seguenti misure:
a) per le spese sostenute nel 1998 e 1999: 41%;
b) per quelle sostenute nel periodo 2000 - 2005: 36%;
c) per quelle sostenute dal 1° gennaio al 30 settembre 2006: 41%;
d) per quelle sostenute dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2010: 36%.
Dette percentuali sono da applicare alle spese sostenute fino a un importo massimo di euro 77.468,53 annui, importo ridotto, dal 2003, a euro 48.000.
Qualora gli interventi siano realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante va ridotta al 50%.
L'agevolazione è cumulabile con quella relativa agli immobili vincolati; in tal caso quest'ultima è però ridotta nella misura del 50%.
In ogni caso si deve trattare di spese effettivamente rimaste a carico del contribuente, restando, pertanto, escluse quelle rimborsate da terzi (es. assicurazioni o contributi pubblici).
Ultima Modifica: 01/01/2008