Il limite di spesa ammissibile è riferito generalmente a ciascun anno. Esso è variato nel corso degli anni: per il periodo 1998/2002 il limite era di 77.468,53 euro; dal periodo 2003 il limite è stato ridotto a 48.000 euro.
Inoltre, ai fini del computo del limite, bisogna distinguere a seconda che la spesa sia stata sostenuta (fatturata) prima o dopo il 1° ottobre 2006.
Per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006, il limite massimo di spesa di 48.000 euro si applica annualmente per ogni abitazione, ma nel caso di più comproprietari va ripartito tra gli stessi.
Invece, per le spese sostenute fino al 30 settembre 2006, il limite (77.468,53 o 48.000 euro) riferito a ciascun anno va sempre considerato in relazione a ciascuna unità immobiliare ma si applica a ciascun soggetto, indipendentemente dalla quota di proprietà (es. più proprietari, proprietario e inquilino, ecc.).
Quindi se 2 soggetti possiedono in comproprietà 5 appartamenti, ciascuno di loro può calcolare la detrazione su un importo massimo di 387.342,67 euro all'anno (dal 2003 ridotto a 240.000 euro). Analogamente, nel caso di acquisti di immobili da imprese costruttrici che li hanno ristrutturati da parte di più soggetti, il limite di spesa va riferito a ciascun acquirente per ciascuna abitazione (Circ. Min. 10 giugno 2004 n. 24/E).
Per l'individuazione del limite di spesa su cui calcolare la detrazione, occorre tenere conto del numero iniziale di unità immobiliari sulle quali si eseguono i lavori. Perciò, nel caso di suddivisione di un appartamento in due la detrazione rimane invariata per un importo massimo di 77.468,53 euro per ciascun periodo d'imposta (48.000 dal 2003).
Indipendentemente dal periodo di sostenimento della spesa (prima o dopo il 1° ottobre 2006), si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
a) in caso di abitazione e pertinenze distintamente accatastate, ciascuna di esse dà diritto ad incrementare il plafond di 77.468,53 euro o di 48.000 euro; a tal fine assumono rilevanza autonoma anche le parti comuni degli edifici (Circ. Min. 12 maggio 2000 n. 95/E);
b) nel caso di acquisti di immobili da imprese costruttrici che li hanno ristrutturati bisogna distinguere (Circ. Min. 10 giugno 2004 n. 24/E):
b.1 - se con il medesimo atto vengono acquistate due abitazioni, il limite massimo di spesa va riferito ad ogni singolo immobile (es. acquisto nel 2006, l'importo massimo è di 96.000 euro);
b.2 - se l'acquisto riguarda un appartamento e una pertinenza (es. box), il limite va riferito per entrambi, quindi, dal 2003 è di 48.000 euro.
Tuttavia, se gli interventi di recupero realizzati nel 2002 consistono nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni (art. 9 c. 1 L. 448/2001). Ad esempio, se nel 2000 sono stati fatti interventi per 20.000 euro, proseguiti poi nel 2001 per altri 30.000 euro, nel 2002 l'eventuale prosecuzione dà diritto ad una detrazione massima da computare su 27.468,53. Pertanto, se negli anni precedenti i limiti erano già stati superati, non si ha diritto ad alcuna detrazione, se non in relazione a nuovi interventi.
Analogamente nel caso in cui gli interventi di recupero realizzati dal 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati anteriormente al 1° gennaio 2003, ai fini del computo del limite di 48.000 euro si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
Qualora per la stessa unità abitativa nel corso del 2003 vengano proseguiti interventi di manutenzione iniziati in anni precedenti e al contempo vengano sostenute spese per interventi iniziati nel 2003, l'importo massimo di spesa sostenuta nel 2003 sul quale calcolare la detrazione spettante non potrà comunque superare la misura complessiva di euro 48.000 (Circ. Min. 5 marzo 2003 n. 15/E).
Ultima Modifica: 01/01/2008