Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale a favore dell'esecutore dei lavori.
Per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici residenziali il bonifico deve recare il codice fiscale dell'amministratore del condominio o di uno qualunque dei condomini che provvede al pagamento, nonché, quello del condominio.
In presenza di più soggetti che intendono fruire della detrazione, se è stato indicato sul bonifico solo il codice fiscale di chi ha trasmesso la comunicazione al Centro operativo, gli altri soggetti non perdono il diritto alla detrazione, purché espongano nella dichiarazione dei redditi, nello spazio predisposto nella sezione relativa agli oneri agevolabili, il codice fiscale già riportato sul bonifico stesso.
Con le stesse modalità può essere sanata l'eventuale non coincidenza fra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico, purché il bonifico e il modulo siano stati presentati anche per il contribuente cui è intestata la fattura (Circ. Min. 1° giugno 1999, n. 122/E).
Non sono ammessi sistemi di pagamento diversi dal bonifico, salvo che per le spese relative agli oneri di urbanizzazione, alle ritenute d'acconto operate sui compensi, all'imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.
Bisogna infine conservare:
a) le fatture, le ricevute fiscali o altra idonea documentazione fiscale intestate al soggetto che intende fruire della detrazione (persona fisica, condominio o società di persone), che documentino la spesa sostenuta;
b) la ricevuta del bonifico bancario o postale a favore dell'esecutore dei lavori nel quale occorre indicare la causale del versamento, il codice fiscale dei contribuenti che ""scaricano"" le spese e la partita Iva del beneficiario del bonifico stesso.
Per gli interventi sulle parti comuni dei condomini, è consentito conservare, in luogo della documentazione ordinaria richiesta, una certificazione dell'amministratore che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti, nonché la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione, corrispondente alla quota millesimale effettivamente pagata (Circ. Min. 1° giugno 1999, n. 122/E).
Ultima Modifica: 01/01/2008