Possono fruire della detrazione tutti i soggetti passivi dell'Irpef, anche non residenti, che possiedono o detengono l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi:
a) il proprietario o il nudo proprietario dell'immobile;
b) il titolare di un diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione);
c) l'inquilino e il comodatario;
d) i soci di cooperative (a proprietà indivisa o meno).
Vanno compresi tra i soggetti ammessi alla detrazione anche:
a) il futuro acquirente dell'immobile acquistato da un'impresa costruttrice che lo ha ristrutturato, se è stato registrato il compromesso di vendita;
b) i familiari conviventi di tutti i soggetti predetti, purché nell'immobile oggetto dell'intervento si esplichi la convivenza; non è invece necessario che l'immobile rappresenti l'abitazione principale (Circ. Min. 12 giugno 2002 n. 50/E).
Il soggetto può anche essere imprenditore individuale, anche agricolo, purché l'immobile relativo all'impresa sul quale vengono realizzati gli interventi non costituisca bene strumentale o bene merce.
L'agevolazione trova, altresì, applicazione, per gli immobili che non sono strumentali o beni merce, nei confronti delle società semplici, s.n.c. e s.a.s. e dei soggetti ad essi equiparati, nonché delle imprese familiari.
Ultima Modifica: 01/01/2008