Sistema giuridico

Il sistema giuridico italiano

Providing Best Solutions in a
       framework of Legal Certainty

Fonti derivate a carattere vincolante

I regolamenti sono gli strumenti più completi ed efficaci a disposizione delle istituzioni (cfr. art. 249). Essi sono:

- di portata generale, cioè applicabili a categorie di destinatari astrattamente determinate;

- obbligatori in tutti i loro elementi, nel senso che gli Stati membri hanno l’obbligo della loro integrale applicazione;

- direttamente applicabili in ogni Stato membro, nel senso che esplicano tutti i loro effetti negli Stati membri, nei confronti delle loro istituzioni e rispetto ai privati, senza che sia necessario un atto di attuazione o recepimento da parte degli Stati membri stessi.

I regolamenti vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ed in linea di principio entrano in vigore decorsi 20 giorni dalla loro pubblicazione.


Le direttive sono:

- vincolanti solo negli obiettivi; si tratta di strumenti ad azione indiretta, che, similmente alle cosiddette leggi-cornice, indicano il risultato da raggiungere, ma, quanto a forma e mezzi, richiedono un completamento del quadro normativo da parte dei singoli Stati membri;

- prive del carattere di immediata applicabilità, devono formare oggetto di provvedimenti nazionali di recepimento, altrimenti non possono produrre né diritti né doveri. Di solito viene assegnato un termine entro il quale gli Stati membri sono tenuti a recepire e a dare attuazione alle direttive.

Le direttive possono essere di carattere:

- generale, quando si indirizzano a tutti gli Stati membri; o:

- individuale o particolare, quando si indirizzano a uno o più Stati membri.

La loro efficacia di regola non è immediata anche se possono rinvenirsi tre eccezioni. Hanno efficacia diretta e sono quindi direttamente applicabili:

- le direttive che impongono al destinatario un comportamento negativo;

- le direttive che si limitano a ribadire obblighi già previsti dai Trattati;

- le direttive self-executing contenenti una disciplina talmente minuziosa da escludere qualsiasi discrezionalità degli Stati in ordine alla loro attuazione.

Le decisioni invece sono atti normativi concreti di carattere amministrativo caratterizzati dal fatto che:

- sono atti obbligatori in tutti i loro elementi, ma solo per i destinatari da esse designati;

- possono essere rivolte sia agli Stati membri che ai privati.

Le decisioni entrano in vigore o dalla data di pubblicazione o dalla data di notifica oppure da una diversa data espressamente indicata nella decisione stessa.

Tratto da: http://www.normeinrete.it/abc/html/04-005.htm

Ultima Modifica: 22/03/2010