La normativa comunitaria entra a far parte del nostro ordinamento giuridico sulla base dell’art. 11 della Cost. che permette all’Italia di trasferire e limitare sfere di sovranità nazionale a favore di un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra i popoli.
Per effetto dell’adesione del nostro Stato alla Comunità Europea e all’Unione Europea il sistema giuridico italiano si compone quindi di norme derivanti da fonti del diritto italiano e di disposizioni derivanti da fonti del diritto comunitario (in special modo gli atti vincolanti, cioè i regolamenti, le direttive e le decisioni). Il Parlamento è tenuto ogni anno ad adottare una legge comunitaria al fine di coordinare il quadro normativo nazionale con gli atti provenienti dalla Comunità Europea.
La coesistenza tra le norme comunitarie e quelle nazionali non è sempre pacifica. Può capitare che ci siano contrasti e contraddizioni tra queste e che chi si trovi ad applicarle, ovvero il giudice, debba conoscere quale delle due ed in base a quale criterio ritenere prevalente.
Sul punto è più volte intervenuta la Corte Costituzionale, la quale ha affermato la prevalenza delle disposizioni di diritto comunitario su quelle incompatibili di diritto nazionale, e la necessaria disapplicazione da parte del giudice della fonte interna contrastante. In realtà le fonti normative comunitarie possono derogare, nelle materie di competenza esclusiva della Comunità stessa anche a norme costituzionali, salvo sempre il limite dei principî supremi dell’ordinamento giuridico italiano.