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Giudizio sulla costituzionalità delle leggi

Le leggi statali e regionali e gli atti aventi forza di legge (decreti-legge e leggi delegate) ricadono sotto il controllo della Corte Costituzionale, la quale giudica secondo il principio gerarchico se una legge contraddice la Costituzione.

L’intervento della Corte in materia di costituzionalità può essere sollecitato in due modi:

- procedimento incidentale o indiretto (in quanto incide o influisce su una causa in corso);

- procedimento principale o in via diretta.

Il procedimento incidentale o indiretto (l. cost. n. 1 del 1948 art. 1) può avere inizio da un qualunque giudizio ad opera di un qualunque giudice che ritenga che la legge da applicare per decidere la causa sia di dubbia costituzionalità. Si chiede, in questo caso, alla Corte per mezzo di una questione o eccezione di costituzionalità, di verificare la costituzionalità della legge. La eccezione può essere sollevata sia dal giudice che dalle parti.

Il giudice, comunque, una volta sollevata la questione di costituzionalità, fa un giudizio di rilevanza della stessa e di non manifesta infondatezza e qualora ritenga che ci siano dei profili di incostituzionalità sospende il giudizio e rimette la questione alla Corte costituzionale con un'ordinanza di rinvio.

In tale ordinanza di rinvio il giudice di quel processo (a quo) deve indicare:

- la disposizione di legge della cui legittimità costituzionale si dubita;

- le disposizioni costituzionali ritenute violate;

- i motivi che lo hanno indotto a ritenere la questione rilevante e decisiva per poter giudicare la controversia in esame (c.d. giudizio di rilevanza);

- i motivi che lo hanno indotto a ritenere che la questione relativa a quella determinata disposizione di legge che dovrebbe applicare per risolvere il caso non sia manifestamente infondata ossia che esistano fondati dubbi circa la sua incostituzionalità (c.d. giudizio di non manifesta infondatezza).

La Corte costituzionale, sulla base dell’ordinanza di rinvio, verifica se la questione di costituzionalità proposta sia ammissibile e, in caso affermativo, procede ad esaminare gli eventuali profili di incostituzionalità della legge impugnata, pronunciandosi alla fine dell'esame con una sentenza.

Tale sentenza sarà di accoglimento, se la legge esaminata sarà risultata incostituzionale; oppure di rigetto, se la legge sarà risultata costituzionalmente legittima.

Il procedimento principale o diretto riguarda le controversie inerenti l’esercizio delle competenze legislative attribuite alle Regioni e allo Stato dalla Costituzione. E' diretto in quanto è data la possibilità a determinati soggetti (ad es. i cittadini non possono proporlo) di chiamare in causa la Corte Costituzionale direttamente con un ricorso, senza che sia necessario l'intervento di un giudice, come avviene, invece, nel caso di giudizio in via incidentale. Ciascun potere promuove questo giudizio al fine di tutelare le proprie competenze legislative.

Il procedimento in via principale può essere promosso:

- dallo Stato, se una legge regionale eccede la competenza della Regione, ossia è stata emanata in una materia che non rientra tra quelle che la Costituzione attribuisce alla Regione;

- dalla Regione, qualora una legge dello Stato leda la sua sfera di competenza, ossia sia stata emanata in una materia che la Costituzione riserva specificamente alla Regione.

Sia lo Stato, nella persona del Governo su delibera del Consiglio dei Ministri, che la Regione nella persona del suo Presidente, possono sollevare la questione di costituzionalità davanti alla Corte Costituzionale entro 60 giorni da quando la legge impugnata è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale per le leggi statali, o sul Bollettino Ufficiale della Regione in questione nel caso in cui ad essere oggetto del giudizio sia una legge regionale.

Una Regione può anche impugnare la legge di un’altra Regione se ritenga che questa leda la sua sfera di competenza territoriale. La Corte, pronunciandosi sulla questione di costituzionalità, potrà accoglierla o rigettarla.

Tratto da: http://www.normeinrete.it/abc/html/06-035.htm

Ultima Modifica: 24/03/2010