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Giudizio sui conflitti di attribuzione o di competenza

La seconda funzione che la Costituzione affida alla Corte Costituzionale è quella relativa alla risoluzione di conflitti di attribuzione che possono verificarsi tra i poteri dello Stato. È il giudizio previsto per garantire la corretta suddivisione delle competenze previste dalla Costituzione.

I conflitti possono sorgere tra:

- i poteri dello Stato (Parlamento, Camere, Governo, Presidente della Repubblica, singoli giudici, ecc.);

- Stato e Regione, per difendere le proprie attribuzioni contro atti di qualsiasi tipo purché non legislativi, in quanto se riguardano le competenze legislative lo strumento per risolvere il conflitto è il giudizio di costituzionalità in via principale o diretta;

- tra Regione e Regione.

Con questo strumento di tutela si può richiedere alla Corte sia di giudicare su atti adottati che su atti che invece dovrebbero essere adottati e ancora non lo sono, bloccando così l'azione di altri poteri.

La Corte Costituzionale, prima di esaminare il ricorso con il quale il conflitto viene sollevato, decide sull'ammissibilità, cioè se esso è stato proposto da un soggetto che poteva proporlo e se riguarda un oggetto (competenza non legislativa) su cui la Corte può pronunciarsi.

La sentenza con la quale la Corte Costituzionale decide ha un duplice effetto: innanzitutto, determina a quale dei poteri in conflitto spetti il potere contestato; in secondo luogo, può annullare l’atto illegittimo che è stato emanato in violazione delle attribuzioni di competenza da un potere che tali competenze non aveva.

Tratto da: http://www.normeinrete.it/abc/html/06-038.htm

Ultima Modifica: 25/03/2010